ELENCO REGIONALE DEI SOTTOPRODOTTI
Cosa sono i sottoprodotti
Nell'ottica di una sempre maggiore riduzione della quantità di rifiuti, si è pensato che alcuni sostanze o oggetti specifici
risultati di scarto in determinate produzioni non siano da considerare rifiuti, ma bensì sottoprodotti ed, in quanto tali, degni di nuova vita.
In ambito comunitario già la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5,
stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non
rifiuti.
La normativa italiana di recepimento, all'articolo
art.184 bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come
sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- la sostanza o l'oggetto è originato da un processo
di produzione, di cui costituisce parte integrante, e
il cui scopo primario non è la produzione di tale
sostanza od oggetto;
- è certo che la sostanza o l'oggetto sarà
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte
del produttore o di terzi;
- la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o
l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non porterà
a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la
salute umana;
Le iniziative della Regione Emilia-Romagna
La Regione ha attivato un coordinamento permanente con le
associazioni di categoria finalizzato alla individuazione
da parte delle imprese dei sottoprodotti dell'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle
condizioni che ne agevolano l'utilizzo.
Detto tavolo di lavoro è stato chiamato "Coordinamento permanente sottoprodotti" è formato da rappresentanti della
Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo
Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna
e di Coldiretti Emilia Romagna.
Questo Coordinamento ha ricevuto il mandato di:
- definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel
rispetto delle normative vigenti ed in particolare
dell'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire
di individuare, caso per caso da parte delle imprese,
determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli
produttivi;
- favorire l'utilizzo dei sottoprodotti in linea con i
principi dell'economia circolare e in un'ottica di
collaborazione costruttiva tra pubblico e privato, sia
opportuno predisporre un sistema che attesti il
riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche
produttive da parte delle imprese.
L'elenco regionale dei sottoprodotti
Si è quindi deciso che il sistema per attestare il
riconoscimento dell'osservanza delle buone pratiche
produttive da parte delle imprese può essere rappresentato dall'iscrizione in
un apposito pubblico Elenco regionale delle imprese il
cui processo produttivo e le sostanze e/o gli oggetti da
esso derivanti abbiano le caratteristiche individuate dal
Coordinamento e sussistano i requisiti ai sensi della
normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o
oggetti come sottoprodotti.
L'iscrizione in tale Elenco deve avvenire a seguito di
istanza presentata dalle imprese che intendono
volontariamente aderire a tale sistema di riconoscimento
e che, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di
dimostrare, per tali sostanze o oggetti, la qualifica di
sottoprodotti con le diverse modalità consentite
dall'ordinamento.
Cosa fare per aderire
Per le finalità sopra evidenziate, occorre formalizzare
in un atto le caratteristiche dei processi produttivi e
dei sottoprodotti da essi derivanti così come individuati
nell'ambito del Coordinamento.
È inoltre necessario presentare, all'atto dell'iscrizione
all'Elenco, in allegato al modulo di domanda disponibile sul sito, una relazione che illustra le caratteristiche
tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo
produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o
l'attività di destinazione e le modalità di gestione
comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste
dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis
del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come
sottoprodotto.
In tale relazione occorre dare altresì conto delle
modalità di movimentazione e di deposito di tali
sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e
devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle
specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole
di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la
contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da
prevenire e minimizzare la formazione di emissioni
diffuse di odori.
In caso di variazione delle informazioni trasmesse all'atto dell'iscrizione, occorre inviare comunicazione tramite PEC corredata, se necessario, di relazione tecnica illustrativa (ad esempio nell'eventualità in cui si voglia aggiungere un'unità operativa).
Per monitorare i dati relativi alla riduzione della produzione di rifiuti è stato previsto che le imprese iscritte nell'Elenco
trasmettano un report con informazioni relative ai
sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo.
Attestazioni
Alle imprese iscritte verrà rilasciato un attestato di
iscrizione per accompagnare il trasporto, fatti salvi gli
ordinari adempimenti relativi al trasporto dei
sottoprodotti.
Gestione e approvazione delle pratiche
La gestione delle pratiche e le approvazioni di inserimento agli Elenchi sono affidate
Responsabile dell'Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente.