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Elenco regionale dei sottoprodotti

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ELENCO REGIONALE DEI SOTTOPRODOTTI

Cosa sono i sottoprodotti

Nell'ottica di una sempre maggiore riduzione della quantità di rifiuti, si è pensato che alcuni sostanze o oggetti specifici risultati di scarto in determinate produzioni non siano da considerare rifiuti, ma bensì sottoprodotti ed, in quanto tali, degni di nuova vita.
In ambito comunitario già la direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
La normativa italiana di recepimento, all'articolo art.184 bis del d.lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

Le iniziative della Regione Emilia-Romagna

La Regione ha attivato un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti dell'identificazione di sottoprodotti e lo studio delle condizioni che ne agevolano l'utilizzo.
Detto tavolo di lavoro è stato chiamato "Coordinamento permanente sottoprodotti" è formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia Romagna.
Questo Coordinamento ha ricevuto il mandato di:
  • definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 184 bis del d.lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell'ambito dei diversi cicli produttivi;
  • favorire l'utilizzo dei sottoprodotti in linea con i principi dell'economia circolare e in un'ottica di collaborazione costruttiva tra pubblico e privato, sia opportuno predisporre un sistema che attesti il riconoscimento dell'osservanza di tali buone pratiche produttive da parte delle imprese.

L'elenco regionale dei sottoprodotti

Si è quindi deciso che il sistema per attestare il riconoscimento dell'osservanza delle buone pratiche produttive da parte delle imprese può essere rappresentato dall'iscrizione in un apposito pubblico Elenco regionale delle imprese il cui processo produttivo e le sostanze e/o gli oggetti da esso derivanti abbiano le caratteristiche individuate dal Coordinamento e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e o oggetti come sottoprodotti.
L'iscrizione in tale Elenco deve avvenire a seguito di istanza presentata dalle imprese che intendono volontariamente aderire a tale sistema di riconoscimento e che, in ogni caso, non pregiudica la possibilità di dimostrare, per tali sostanze o oggetti, la qualifica di sottoprodotti con le diverse modalità consentite dall'ordinamento.

Cosa fare per aderire

Per le finalità sopra evidenziate, occorre formalizzare in un atto le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti così come individuati nell'ambito del Coordinamento. È inoltre necessario presentare, all'atto dell'iscrizione all'Elenco, in allegato al modulo di domanda disponibile sul sito, una relazione che illustra le caratteristiche tecniche della sostanza e/o dell'oggetto, il processo produttivo da cui lo stesso origina, l'impianto o l'attività di destinazione e le modalità di gestione comprovante il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa ed in particolare dall'articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 per la qualifica come sottoprodotto.
In tale relazione occorre dare altresì conto delle modalità di movimentazione e di deposito di tali sottoprodotti che devono essere conformi alla normativa e devono, in ogni caso, avvenire nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando sversamenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali ed in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse di odori.

In caso di variazione delle informazioni trasmesse all'atto dell'iscrizione, occorre inviare comunicazione tramite PEC corredata, se necessario, di relazione tecnica illustrativa (ad esempio nell'eventualità in cui si voglia aggiungere un'unità operativa).

Per monitorare i dati relativi alla riduzione della produzione di rifiuti è stato previsto che le imprese iscritte nell'Elenco trasmettano un report con informazioni relative ai sottoprodotti originati dal proprio processo produttivo.

Attestazioni

Alle imprese iscritte verrà rilasciato un attestato di iscrizione per accompagnare il trasporto, fatti salvi gli ordinari adempimenti relativi al trasporto dei sottoprodotti.

Gestione e approvazione delle pratiche

La gestione delle pratiche e le approvazioni di inserimento agli Elenchi sono affidate Responsabile dell'Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente.
Il progetto "Sottoprodotti" è gestito da
Regione Emilia-Romagna - Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell'ambiente
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. +39 051 527.6078/6003/6061 - Fax: +39 051 527.6058/6056
email: servrifiuti@regione.emilia-romagna.it - PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it